Statuto dell’A.s.d. Nali Yoga

TITOLO I

ART. 1

Denominazione e sede

  1. E’ costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l’associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Nali Yoga”. 
  2. L’associazione aderisce all’Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale e Sportiva ETS-APS (ENDAS), Ente di Promozione Sportiva del CONI e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
  3. In questo senso, l’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti di ENDAS quale Ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ENDAS, quale Ente di Promozione Sportiva al quale è affiliata, l’associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
  4. La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché il relativo acronimo di “ASD” potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
  5. L’associazione ha sede legale in Piazzale Ramazzini 18 a Carpi (MO)
  6. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO II

ART. 2

Scopi e Attività

  1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di: 
    1. sviluppare l’avviamento, la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive a livello dilettantistico con finalità ricreative, didattiche e formative, tramite iniziative anche in collaborazione con altre organizzazioni;
    1. informare e stimolare l’opinione pubblica alla cultura e allo sport, nonché al rispetto del “fair play”;
    1. incentivare e sviluppare l’associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
  2. Ai fini del perseguimento delle sopra indicate finalità istituzionali, l’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di “Ginnastica finalizzata al benessere e al fitness” (Metodo Yoga), ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021. 
  3. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
  4. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, su indirizzo dell’Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo. L’Associazione potrà inoltre promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, organizzare corsi e manifestazioni sportive, stage e altre attività simili o complementari, ivi indicate a titolo meramente esemplificativo:
  5. corsi di formazione insegnanti, corsi collettivi e individuali, corsi di aggiornamento, workshop, convegni, conferenze, seminari e corsi tematici;
  6. soggiorni e viaggi in Italia e all’estero (solo per gli associati);
  7. la promozione dello Yoga in diversi contesti sociali quali le scuole, i centri per gli anziani, le carceri, le case famiglia, ecc.;
  8. corsi tecnici e stage di aggiornamento a contenuto didattico-divulgativo, destinati ai Soci per perseguire gli scopi istituzionali.
  9. L’associazione non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.

TITOLO III

ART. 3 

Durata 

  1. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO IV

ART. 4

Associati

  1. Possono assumere la qualifica di associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività principali.
  2. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. 
  3. In caso di rigetto della domanda, spetta al Consiglio Direttivo il compito di comunicare la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. 
  4. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
  5. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. 
  6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. 
  7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

Diritti e doveri degli associati

  1. Agli associati sono riconosciuti gli stessi diritti e doveri. 
  2. Hanno il diritto di
  3. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  4. essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  5. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, 
  6. esaminare i libri sociali se in regola con il versamento della quota associativa ed entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente;
  7. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  8. denunziare i fatti che ritiene censurabili;

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • rispettare lo statuto e le direttive dell’ENDAS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’Associazione è affiliata;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 6

Perdita della qualifica di associato

  1. La qualità di associato si perde per:
  2. morte,
  3. recesso formalizzato per iscritto,
  4. esclusione.
  5. L’associato può sempre recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  6. L’associato moroso per oltre due anni nel pagamento della quota associativa decade senza necessità di comunicazione espressa. In caso di decadenza è possibile presentare una nuova domanda di adesione.
  7. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo previa contestazione degli addebiti all’interessato e concessione di un termine per eventuali giustificazioni. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato, per lettera semplice o per posta elettronica.
  8. L’associato interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento dell’esclusione. L’esclusione diventa operativa dopo 20 giorni dall’invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

ART. 7

Organi sociali

  1. Sono organi dell’associazione:
  2. Assemblea degli associati;
  3. Consiglio Direttivo;
  4. Presidente;
  5. Organo di controllo.

ART. 8

Assemblea degli associati

  1. L’assemblea è organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  3. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
  4. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
  6. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  7. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  8. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  9. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  10. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  11. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  12. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  13. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea.
  14. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. 
  15. Spetta all’assemblea straordinaria modificare lo statuto dell’associazione con la presenza, in prima convocazione, di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.

ART. 9

Competenze dell’Assemblea

  1. Rientrano tra le competenze dell’Assemblea:
  2. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  3. eleggere i componenti degli organi sociali;
  4. approvare il rendiconto economico-finanziario;
  5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. deliberare sull’esclusione degli associati;
  7. deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  8. approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  10. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate. 
  3. Dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.
  5. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
  6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  8. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  9. che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
  10. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  11. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  12. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
  13. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP. 
  14. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
  15. In particolare, tra gli altri compiti:
  16. amministra l’associazione,
  17. attua le deliberazioni dell’assemblea,
  18. predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea, 
  19. predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  20. stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
  21. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  22. delibera in ordine all’ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
  23. Il presidente dell’associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio. 

ART. 11

Il Presidente

  1. Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione, è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presentie compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
  4. Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

ART. 12

Il Vice Presidente

  1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Organo di controllo

  1. Spetta all’Assemblea la facoltà di nominare un organo di controllo, anche monocratico. L’Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. 
  2. Spetta all’organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa. 
  3. In particolare, è compito dell’organo medesimo:
  4. vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  5. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  6. Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, l’Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti. 
  7. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO VI

ART. 14

Patrimonio e Risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
  4. quote e contributi degli associati e tesserati;
  5. contributi pubblici e privati;
  6. donazioni e lasciti testamentari;
  7. rendite patrimoniali;
  8. entrate derivanti dall’eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall’attività di raccolta fondi;
  9. rimborsi da convenzioni;
  10. erogazioni liberali degli associati e dei terzi.

ART. 15

Divieto di distribuzione degli utili

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 16 

Rendiconto economico-finanziario

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
  3. Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO VII

ART. 17

Devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati. La richiesta dell’assemblea straordinaria da parte degli associati, avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione, deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe
  2. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 18

Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.